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REGOLAMENTO > capitolo 6





Capitano dei Bersaglieri in alta uniforme
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PARTE VI

SANZIONI DISCIPLINARI

 

Art. 79

Le sanzioni disciplinari previste all'art. 28 dello Statuto possono essere proposte agli Organi associativi competenti per territorio da parte di tutti i Dirigenti dell'A.N.B..
Le sanzioni vengono irrogate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità della mancanza. Ad esse si applicano procedure di contestazione dell'addebito che consentano l'esercizio del diritto di difesa e di replica.
L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire con immediatezza, compatibilmente con il tempo necessario per l'accertamento dei fatti e con l'osservanza del procedimento garantistico.
In ogni caso nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza che siano stati preventivamente ascoltati l'iscritto oggetto della sanzione, l'iscritto eventualmente offeso ed i testimoni a carico e a discarico, ai quali dovranno essere comunicati tempestivamente luogo ed ora della riunione del Collegio Giudicante.
Per le persone interessate al procedimento sia come promotrici dell'iniziativa disciplinare sia come parti lese, sia infine come testimoni esiste incompatibilità con la carica di Membro del Collegio Giudicante. L’incompatibilità attiene anche a chi, avendo partecipato, in qualsiasi veste, all’adozione di una sanzione disciplinare, si travi poi a ricoprire una carica nell’organo sovraordinato preposto all’esame dei ricorsi o a deliberare circa la riammissione dell’iscritto sanzionato con l’espulsione. 
Per i Membri degli Organi Centrali la potestà sanzionatoria compete alla Giunta Esecutiva Nazionale, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 del presente Regolamento per quanto attiene al Presidente e al Vice Presidente Nazionali.

Art. 80

RICHIAMO: è deciso ed inflitto in forma orale o scritta dal Consiglio Direttivo di Sezione per mancanze di lieve entità soprattutto di carattere formale.
La sanzione viene comunicata all'iscritto con lettera del Presidente di Sezione con motivazione chiara ed esplicita (citazione di fatti e circostanze).

 

Art. 81

CENSURA: è decisa e inflitta in forma scritta dal Consiglio Provinciale per mancanze relative alla disciplina associativa che creino disservizi e nocumento al corretto svolgersi della vita associativa, nonché per recidive nelle mancanze di cui al precedente art. 79.
La sanzione viene comunicata all'iscritto e, per conoscenza, all'unità associativa cui appartiene con lettera del Presidente Provinciale, con motivazione chiara ed esplicita.

 

Art. 82

SOSPENSIONE: consiste nella proibizione all'iscritto di partecipare per un periodo da uno a sei mesi alle attività associative, sospendendolo anche da qualsiasi carica di cui sia investito.
Sanziona mancanze recidive e comportamenti pregiudizievoli per la serietà e la dignità dell'Associazione e dell'iscritto.
D'iniziativa del Presidente Provinciale o su proposta del Presidente di Sezione viene sanzionata:

La sanzione viene comunicata per iscritto all'interessato e, per
conoscenza, alla Presidenza Nazionale, all'unità associativa cui appartiene l'iscritto ed al proponente, con lettera a firma del Presidente Regionale o del Presidente Nazionale, con motivazione chiara ed esplicita.

Art. 83

ESPULSIONE: comporta la cancellazione dal ruolo degli iscritti e la proibizione a frequentare qualsiasi unità associativa ed a partecipare a qualsiasi attività dell'A.N.B..
L'iscritto punito con l'espulsione è destituito da qualunque carica egli rivesta.
La sanzione colpisce gli iscritti che con il loro comportamento abbiano gravemente danneggiato la dignità e l'unitarietà dell'Associazione.
Su proposta documentata delle Presidenze Regionali o della Presidenza Nazionale, viene deliberata dalla Giunta Esecutiva Nazionale.
Ne viene data comunicazione all'interessato e, per conoscenza, a tutte le Presidenze Regionali, con lettera a firma del Presidente Nazionale, con motivazione chiara ed esplicita.
La comunicazione, qualora deciso dalla Giunta Esecutiva Nazionale, può essere estesa al Ministero della Difesa.
A domanda dell'interessato, l'esame della sua riammissione non può essere effettuato prima di tre anni dalla data di decorrenza della sanzione. La competenza a decidere in merito è del Consiglio Nazionale.

Art. 84

L'iscritto sul conto del quale siano in corso decisioni relative a provvedimenti di sospensione e di espulsione cessa, a titolo precauzionale, da qualsiasi carica ricoperta ed è sospeso dal diritto di voto.

Art. 85

I termini della sanzione di sospensione e di espulsione decorrono dal momento della comunicazione all'interessato dell'avvio del relativo iter procedurale.

Art. 86

L'iscritto colpito da sanzione disciplinare può avanzare ricorso, in via gerarchica, per l'annullamento o per la modificazione della motivazione o del tipo di sanzione non oltre il ventesimo giorno dalla data di ricezione della comunicazione (fa fede la data del timbro postale a destinazione).
Gli organi preposti all'esame e alla definizione dei ricorsi sono tenuti a:

Organi e tempi per la trattazione dei ricorsi sono indicati nel prospetto seguente:

 

RECLAMO IN 1^ ISTANZA

RECLAMO IN 2^ ISTANZA

SANZIONI

Organo preposto all'esame

Da definire entro gg.

Organo preposto all'esame

Da definire entro gg.

RICHIAMO
       e
CENSURA
  

PRESIDENZA PROVINCIALE:

- Pres.te Prov.le;
- 3 Cons.ri Prov.li

30

PRESIDENZA REGIONALE:

- Pres.te Reg.le;
- 3 Cons.ri Reg.li;

30

SOSPENSIONE

a) da 1 a 3 mesi

PRESIDENZA NAZIONALE:

- Pres.te Naz.le;
- V.Pres.te Naz.le;
- 2 Cons.ri Naz.li

b) da 4 a sei mesi

CONSIGLIO NAZIONALE
(In seduta Plenaria)

45
  

a)

CONSIGLIO NAZIONALE
(In seduta plenaria)

b)

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
(In seduta plenaria)

180

ESPULSIONE
  

CONSIGLIO NAZIONALE
(In seduta plenaria)
 

180

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
(In seduta plenaria)
 

30

 

Se il giudizio di 1^ istanza è favorevole all'iscritto, la sanzione viene immediatamente revocata, annullando qualsiasi provvedimento accessorio, a meno di particolare diversa deliberazione dell'organo giudicante.
Il giudizio di 2^ istanza è inappellabile. Tuttavia il Presidente Nazionale, in aderenza ai compiti di controllo devolutigli dall'articolo 10, comma 4) dello Statuto, ha la possibilità di sottoporre al parere del Collegio Nazionale dei Probiviri qualsiasi questione disciplinare e qualora il parere del Collegio non sia conforme a quello degli Organi di 1^ e 2^ istanza, questi ultimi sono tenuti a riesaminare il caso alla luce degli elementi indicati dal Collegio entro un massimo di ulteriori 150 giorni.

 

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