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STATUTO > capitolo 4



Stemma  La Marmora

Bandiere - Italiana ed Europea


 

TITOLO VI

DELLE DISPOSIZIONI FINALI
 
Art. 29

Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili per il numero di mandati consecutivi fissati dal Regolamento di Esecuzione del presente Statuto. Le cariche non elettive, fatte salve quelle onorarie a vita, decadono alla fine del mandato dell’organo che le ha nominate.
 
Nessuna carica è retribuita, fatti salvi i rimborsi per spese documentate, sostenute per l’assolvimento di compiti istituzionali, secondo le norme stabilite dal Regolamento per l’Esecuzione del presente Statuto.
Le cariche di Presidente (Vice Presidente) a qualsiasi livello non sono cumulabili con altra carica di Presidente (Vice Presidente). Le stesse, di norma, non sono cumulabili con altre cariche elettive. Eccezionali deroghe a quest’ultima disposizione possono essere autorizzate nei casi e dagli organi associativi di cui al Regolamento di Esecuzione del presente Statuto.   

Art. 30
 


Il distintivo sociale ( scudetto cremisi con trofeo similoro in rilievo) è conforme al modello di cui all’allegato 1 allo Statuto approvato con D.P.R. 23 agosto 1968, n.1067 (All. ”A”).
Nelle manifestazioni a carattere ufficiale sono prescritti il tradizionale cappello piumato (o berretto a fez) e la cravatta cremisi.   

Art. 31 

La Presidenza Nazionale è autorizzata a dotarsi di un Medagliere conforme al modello di cui all’allegato 2 al precitato Statuto ed 1968 (All. ”B”).
Le Presidenze Regionali e Provinciali sono autorizzate a dotarsi di medaglieri analoghi a quello nazionale nelle misure indicate agli Allegati “C” e “D”.
Le Presidenze Sezionali sono autorizzate a dotarsi di Labari di modello e misura conformi al disegno di cui all’allegato 3 allo Statuto ed. 1968 (All. “E”).
Il Medagliere Nazionale si fregia di tutte le decorazioni al valore collettive ed individuali concesse alle Bandiere delle Unità del Corpo ed ai singoli Bersaglieri.
I Medaglieri Regionali e Provinciali ed i Labari Sezionali possono fregiarsi delle decorazioni al valore concesse ai Soci e di quelle concesse alla memoria dei Bersaglieri nati nelle zone di rispettiva giurisdizione.    

Art. 32 

Il Regolamento per l’ Esecuzione del presente Statuto sarà presentato per l’approvazione entro un anno dalla pubblicazione dello Statuto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale.


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