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Norme di Costituzione

  ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI

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NORME PER LA COSTITUZIONE,
L’ORGANIZZAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E 

Fanfara Bersaglieri Paceco

L’ IMPIEGO DELLE FANFARE –
Edizione 2009

Il presente documento “Norme per la costituzione, l’organizzazione, il funzionamento e l’impiego
delle fanfare” costituisce l’Allegato “I” al Regolamento per l’esecuzione dello Statuto” edizione
2008. E’ stato approvato dal Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri in data  24 ottobre 2009.

Roma, 24 ottobre 2009
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Gen. C.A. (ris.) Benito POCHESCI

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Fanfara Bersaglieri – e la pagina di cartella

NORME PER LA COSTITUZIONE, L’ORGANIZZAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E L’IMPIEGO DELLE FANFARE

1. Caratteristiche.

La fanfara è il complesso musicale caratteristico del Corpo dei Bersaglieri costituito esclusivamente da musicanti suonatori di ottoni e rappresenta uno strumento importantissimo per la promozione e il conseguimento delle finalità associative.

Essa opera nel rispetto dello Statuto dell’A.N.B. e del Regolamento di esecuzione dello stesso.

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2. Costituzione, organico e dipendenza.

Presso ogni Sezione può essere costituita una fanfara alle dirette dipendenze del Presidente di Sezione e sotto il controllo, per l’impiego e l’amministrazione, di uno dei Consiglieri del Consiglio Direttivo della Sezione.

Nelle Province o Regioni dove non sia possibile costituire fanfare di Sezione, possono essere costituite fanfare provinciali o regionali, alle dirette dipendenze dei rispettivi Presidenti e sotto il controllo, per l’impiego e l’amministrazione, di un fiduciario degli stessi Presidenti. I provvedimenti di costituzione e di scioglimento delle fanfare sono adottati dalla Presidenza Nazionale su proposta delle Presidenze Regionali competenti (art. 23 dello Statuto).

La fanfara può essere composta da un minimo di diciotto elementi ad un
massimo di quarantacinque.

3. Reclutamento e tesseramento

I componenti della fanfara devono essere iscritti alla Sezione/Provincia/Regione di appartenenza della fanfara stessa ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le fanfare devono, di norma, essere organicamente pienamente e sicuramente autosufficienti.

E’ comunque consentita, qualora necessario, la possibilità di reciproco supporto tra le fanfare previ accordi tra i rispettivi Presidenti.

L’impiego di minori nelle fanfare è consentito purchè gli stessi abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano muniti di dichiarazione mallevadoria a firma dei genitori o di chi ne fa le veci.

Gli stessi devono essere in possesso di certificato medico attestante sana e robusta costituzione fisica e idoneità a svolgere attività assimilabile a quella sportiva.

L’impiego di soci bersaglieri in servizio è subordinato ai vincoli e alle limitazioni posti da leggi e regolamenti militari in vigore.

4. Sede

La fanfara ha sede nei locali dell’ Organo associativo.

Nel caso che tali locali non siano idonei, la sede è costituita dai locali ove la fanfara effettua
periodicamente prove e scuola di musica, che in tal caso rappresentano un’estensione dei locali dell’Organo associativo.

5. Uniforme

L’uniforme, di foggia civile o militare, corredata di uno scudetto associativo approvvigionato dalla Presidenza Nazionale (Annesso 1) e distribuito a titolo
gratuito (o da uno scudetto sezionale/provinciale/regionale di foggia e forma uguale a quello nazionale) applicato sul taschino sinistro della giubba o sul braccio sinistro, deve essere identica per tutti i componenti della fanfara.

Qualora siano indossati capi di vestiario militari, questi dovranno essere privi di stellette. Possono essere usate uniformi storiche.

Sull’uniforme possono essere portati:

– i gradi conseguiti durante il servizio militare o quelli successivamente  acquisiti nel congedo;

– le decorazioni relative ad onorificenze e ricompense riconosciute dalla Repubblica Italiana;

– i distintivi di specializzazione.

L’uniforme è completata con il cappello piumato o con il fez.

L’adozione di uniformi da parte delle fanfare deve essere autorizzata dal Presidente Regionale che, ove necessario, può avvalersi del parere della Presidenza Nazionale.

Il Capo Fanfara è responsabile della cura dell’uniforme e dell’aspetto formale
della fanfara stessa.

I componenti del complesso si impegnano a non fare un uso diverso dell’uniforme da quello consentito e a restituirla unitamente a tutti gli altri materiali di proprietà della Sezione/Provincia/Regione (strumenti, spartiti ecc.) nel momento in cui lasciano la fanfara.

6. Supporto

a. Tecnico musicale: al fine di consentire il raggiungimento di maggiori livelli tecnici e favorire la standardizzazione musicale, le fanfare potranno avvalersi, se ritenuto necessario e a solo scopo didattico, del supporto di consulenti musicali esterni.

b. Logistico: ferma restando l’attività di coordinamento di cui ai successivi paragrafi, tutti gli organi associativi devono operare in modo da favorire lo sviluppo e il miglioramento delle fanfare sia sotto il profilo musicale sia per quanto attiene all’aspetto formale.

7. Organi

L’organo di coordinamento della fanfara è il “Comitato coordinamento”composto da: Presidente di Sezione/Provincia/Regione, Consigliere Delegato/Fiduciario (ai sensi dell’art. 23 dello Statuto), Capo Fanfara e da due Consiglieri e un Segretario “furiere” ufficialmente designati dai componenti della Fanfara.

Il Comitato di Coordinamento:

– si riunisce per iniziativa del Presidente di Sezione/Provincia/Regione quando ne ravvisi l’esigenza o su richiesta del Consigliere Delegato/Fiduciario o del Capo Fanfara;

– delibera su argomenti relativi alla funzionalità della Fanfara in tutti i suoi aspetti tecnico – operativi;

– dirige le attività della fanfara nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e in aderenza, in particolare, a quanto indicato nel successivo paragrafo 8.;

– vigila sul buon andamento disciplinare della fanfara segnalando al Consiglio Direttivo eventuali comportamenti in contrasto con le norme o lesivi della dignità, della serietà e della compattezza del complesso o dell’A.N.B.;

– delibera in merito a proposte di modifica del presente Regolamento da inviare agli organi decisionali competenti;

– delibera in merito a proposte di scioglimento della fanfara da sottoporre all’approvazione degli organi competenti.

8. Attività

La fanfara presta servizio nelle manifestazioni e nelle cerimonie cui partecipa la Sezione (o Provincia o Regione), secondo un calendario di massima stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo della Sezione (o Provincia, o Regione), privilegiando i raduni associativi di ogni livello.

La fanfara, su specifica richiesta, può effettuare servizi al di fuori di tali attività, purchè non interferenti con quelle di cui al succitato calendario o con altre impreviste e inderogabili esigenze di carattere associativo. Sono possibili interventi all’estero e a programmi televisivi.

Il calendario delle esibizioni della fanfara deve essere inviato all’Organo gerarchico immediatamente superiore.

Tenuto conto che l’A.N.B. è apartitica e non sostiene alcun attivismo politico (Art. 2 dello Statuto e Art. 2 del Regolamento) è fatto divieto assoluto di partecipare a manifestazioni con connotazioni partitiche o sindacali.

E’ consentita la partecipazione a manifestazioni di rilievo locale, preferibilmente a carattere patriottico, o ove sia comunque previsto un momento di richiamo patriottico (per es. la deposizione di una corona al monumento dei Caduti) e purchè siano salvaguardati il prestigio e le caratteristiche del Corpo.

La partecipazione a manifestazioni o eventi di carattere privato non è esclusa per principio ma deve essere vagliata e ponderata secondo i casi. A tal riguardo per esempio, festeggiare un bersagliere decorato, portare la gioia dello squillo della fanfara ad un infermo o a degli anziani, partecipare alle nozze di un iscritto all’A.N.B. è da considerare non solo attività consentita (Art.1 dello Statuto) ma anche meritoria.

In occasione di altri eventi di carattere privato con caratteristiche non riconducibili ai citati esempi, la partecipazione delle fanfare dei bersaglieri non è ammessa.

In ogni caso, l’espletamento del servizio deve avere il preventivo nulla osta del del Presidente della Sezione (o Provincia o Regione) e dell’organo gerarchicamente superiore.

Il comportamento della fanfara deve essere conforme, in ogni circostanza, all’immagine e al prestigio dell’A.N.B.. Aspetto formale, atteggiamento, movimenti, pertanto, dovranno essere esemplari e improntati a stile militare.

La partecipazione a programmi radiotelevisivi nazionali deve essere autorizzata dalla Presidenza Nazionale, informata per via gerarchica con un preavviso di almeno quindici giorni.

La partecipazione a programmi televisivi regionali deve essere autorizzata dal Presidente Regionale che informerà la Presidenza Nazionale.

La partecipazione a programmi televisivi locali deve essere autorizzata dal Presidente Provinciale che informerà gli organi sovraordinati.

Le richieste di partecipazione ad eventi all’estero dovranno pervenire alla Presidenza Nazionale, corredate dei pareri gerarchici che indichino l’idoneità del complesso a ben figurare, almeno un mese prima della data dell’evento.

La Presidenza Nazionale rilascerà per tempo la prescritta autorizzazione informando della trasferta il Ministero della Difesa.

9. Documentazione

Per una corretta, trasparente gestione della fanfara, la cui responsabilità è in capo al Presidente della Sezione, è necessaria la tenuta, a cura del Segretario “furiere”, della seguente documentazione:

– registro dei Verbali delle riunioni del Comitato di Coordinamento;

– registro delle uscite relative alle attività della fanfara e dei suoi componenti.

La responsabilità della gestione amministrativa contabile della fanfara rientra nelle competenze del Segretario/Amministratore dell’ organo associativo (Sezione/Provincia/ Regione).

10. Patrimonio

Nel registro di carico del materiale della Sezione dovrà essere inventariato tutto
il patrimonio della fanfara.

In caso di scioglimento della stessa, il consiglio direttivo dell’organo associativo deciderà della destinazione del materiale.

11. Diritti di pubblica esecuzione (SIAE).

Tutte le fanfare dell’A.N.B. sono soggette all’osservanza delle norme emanate dalla SIAE per quanto riguarda i diritti di pubblica esecuzione.

Tutte le preventive autorizzazioni da parte della SIAE e relativi oneri sono a totale
carico degli organizzatori della manifestazione.

Per le fanfare è possibile munirsi del Permesso di esecuzione (abbonamento annuo) che viene rilasciato dalla sede dell’Agenzia SIAE di competenza e previo pagamento di un certo
importo (ridotto al 50% per le fanfare di Associazioni d’Arma).

Il permesso consente l’effettuazione di quindici esecuzioni musicali (concerti) su tutto il
territorio nazionale.

Il permesso è valido sia nel caso che la fanfara partecipi a manifestazioni organizzate dalla stessa fanfara o da altri Organi associativi, sia per eventi organizzati da enti non aventi fini di lucro e a titolo completamente gratuito. Unitamente al permesso di esecuzione vengono rilasciati anche i Mod.107/OR (programma musicale).

Il direttore delle esecuzioni musicali deve:

– compilare, prima o immediatamente dopo l’esecuzione, il programma di tutti i brani effettivamente eseguiti in ordine cronologico, indicandone il titolo esatto, il nome completo o lo pseudonimo di almeno uno dei compositori e la durata di esecuzione in minuti primi;

– tenere il Programma musicale a disposizione nel corso dell’evento, per eventuali controlli da parte di incaricati della SIAE.

Il Programma musicale deve essere riconsegnato dal titolare del Permesso all’Ufficio competente della SIAE, entro il giorno successivo al concerto.

L’Ufficio SIAE rilascerà una ricevuta al titolare del Permesso.

12. Varie

Per le attività delle Fanfare è necessario:

– prevedere apposite polizze assicurative che tutelino i componenti della fanfara in caso di infortunio;

– creare un fondo di dotazione che possa ammortizzare o contribuire alle varie spese della fanfara ivi comprese quelle relative alla partecipazione ai Raduni Nazionali.

La partecipazione ai Raduni Nazionali è obbligatoria a meno di eventi straordinari da rappresentare tempestivamente agli Organi Associativi sovraordinati.

L’assenza ripetuta e ingiustificata della fanfara ai Raduni Nazionali può comportarne lo scioglimento.

Papa Giovanni XXIII – Protettore dell’esercito

MADONNA ODIGISTRIA

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