Regolamento per l’esecuzione dello Statuto
PARTE I – GENERALITA’
Articolo 1
L’Associazione Nazionale Bersaglieri (A.N.B.), con sede in Roma, ha personalità giuridica conferitale con decreto del Presidente della Repubblica n. 676 in data 9 aprile 1953.
Al Ministero della Difesa è devoluta l’alta sorveglianza sull’A.N.B..
L’Associazione non ha fini di lucro. Ad essa è stato riconosciuto altresì il carattere di Ente Assistenziale ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.C.P.S. del 10 luglio 1947, n.705.
Articolo 2
L’Associazione Nazionale Bersaglieri è apartitica e non sostiene alcun attivismo di carattere politico.
L’A.N.B. rispetta la piena libertà di pensiero e di azione dei Soci, purché non in contrasto con le leggi dello Stato e dell’onore e con le norme che ne regolano l’attività.
Articolo 3
Per perseguire le finalità di cui all’art. 1 dello Statuto, l’A.N.B. sviluppa varie attività di carattere patriottico, culturale, turistico, informativo, sportivo, di volontariato e di protezione civile.
L’informazione si esplica attraverso la “stampa cremisi” ed i rapporti con la stampa nazionale e locale.
Tutta la “stampa cremisi” è tenuta alla stretta osservanza delle norme previste dalla legge sulla stampa e dalla regolamentazione accessoria.
La Presidenza Nazionale (P.N.) pubblica un proprio periodico che costituisce il mezzo principale di informazione tra gli Organi Direttivi Centrali, gli Organi Direttivi Periferici ed i singoli iscritti. Tale pubblicazione è inviata a titolo gratuito a tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa. Le Presidenze Regionali (P.R.), Provinciali (P.P.) e Sezionali (P.S.) possono dar vita a proprie pubblicazioni sotto la responsabilità e la direzione dei rispettivi Presidenti.
Gli abbonamenti alla “stampa cremisi” non inviata gratuitamente sono facoltativi e volontari. L’entità delle quote di abbonamento e le relative forme di pagamento sono stabilite dagli Organi Associativi che editano le pubblicazioni. Per le medesime finalità la P.N. si avvale del WEB mediante un proprio Sito Nazionale A.N.B.. Analoghi siti possono essere costituiti a proprie spese dagli Organi Associativi ai vari livelli.
Tutti mezzi di informazione, ai soli fini informativi e formativi di carattere associativo previsti dallo Statuto, sono sottoposti alla vigilanza della P.N..
Articolo 4
I contatti con la stampa nazionale e locale, nonché con le emittenti radiotelevisive ed altri enti privati di informazione, devono essere sempre improntati al principio delle buone relazioni e della reciproca collaborazione.
E’ competenza della P.N. intervenire, anche su segnalazione degli Organi Periferici, nei confronti di enti di informazione a carattere nazionale in caso di articoli o iniziative contrarie o lesive dello spirito e delle tradizioni bersaglieresche.
Articolo 5
L’A.N.B. di articola in:
- Organi Direttivi centrali (Allegato “A”);
- Organi Direttivi periferici (Allegato “B”).
Ne consegue la seguente gerarchia interna:
- Presidenza Nazionale;
- Presidenze Interregionali (Nord, Centro e Sud);
- Presidenze Regionali;
- Presidenze Provinciali;
- Presidenze Sezionali.
Articolo 6
I rapporti tra i vari livelli gerarchici e con i Soci devono essere improntati essenzialmente al principio della “collaborazione”, fermo restando il rispetto delle funzioni che lo Statuto attribuisce a ciascun Organo della scala gerarchica, indispensabile per un coordinato e corretto conseguimento delle finalità associative e l’assolvimento dei compiti connessi, secondo quanto sancito dallo Statuto associativo, volontariamente accettati con l’iscrizione all’Associazione.
Articolo 7
Congresso Nazionale: costituzione e compiti sono definiti nell’art. 7 dello Statuto. In esso hanno diritto di voto soltanto i Presidenti Provinciali e i Presidenti di Sezioni estere.
Limitatamente agli argomenti di cui ai commi 1,2,3 e 4 del citato art. 7 hanno diritto di parola, inoltre, i Membri del Consiglio Nazionale (C.N.) ed i titolari delle cariche di Segretario Generale, Amministratore Generale, Direttore del periodico nazionale d’informazione ed i Presidenti dei Collegi Nazionale dei Probiviri e dei Sindaci /Revisori.
I pareri e le dichiarazioni di questi sono verbalizzati.
Articolo 8
Consiglio Nazionale: costituzione e compiti sono stabiliti nell’art. 8 dello Statuto.
E’ presieduto dal Presidente Nazionale ed in esso hanno diritto di parola e di voto tutti i componenti elettivi ed i Consiglieri d’Onore.Hanno diritto di parola ma non di voto:
- Segretario Generale;
- Amministratore Generale;
- Direttore del periodico nazionale d’informazione;
- Presidenti dei Collegi Nazionale dei Probiviri e dei Sindaci/Revisori;
- titolari di cariche onorarie.
Articolo 9
I Consiglieri Nazionali, oltre ad assolvere le funzione di cui agli artt. 8 e 9 dello Statuto, possono essere impiegati, su designazione del Presidente Nazionale, in funzioni ispettive e di controllo nei confronti di Organi associativi periferici.Possono ricevere incarichi di rappresentanza dell’ANB presso Autorità dello Stato o in occasione di cerimonie di particolare rilievo esterne all’Associazione.
I Consiglieri d’Onore hanno essenzialmente compiti di consulenza. La carica può essere conferita a coloro che, di specchiata moralità, abbiano militato e dato lustro al Corpo dei Bersaglieri ed illustrino la Patria ai più alti livelli nei campi delle Scienze, delle Arti, della Letteratura, dell’Industria, del Commercio, dell’Artigianato e delle Professioni. Possono essere nominati nel numero massimo di tre nel triennio di carica di ciascuna P.N., su proposta del Presidente Nazionale ed approvazione della Giunta Esecutiva Nazionale (G.E.N.). Sono Membri del C.N. con diritto di parola e di voto. Restano in carica per tutto il tempo in cui rimane in carica il vertice associativo che li ha nominati.
Articolo 10
Giunta Esecutiva Nazionale: costituzione e compiti sono indicati nell’art.9 dello Statuto. La presiede il Presidente Nazionale ed in essa hanno diritto di voto tutti i suoi Membri. Alla G.E.N., su decisione del Presidente Nazionale, possono partecipare altri Membri della P.N. ed esperti. Questi ultimi non possono presenziare ad eventuali votazioni.
Articolo 11
Tutte le deliberazioni di Organi collegiali sono valide soltanto se ottengono la maggioranza (50%+1) dei voti degli aventi diritto presenti.
Nel computo dei voti non viene tenuto conto delle astensioni. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
Normalmente si procede per alzata di mano. La procedura del voto segreto è adottata su proposta del Presidente Nazionale o di 1/3 dei votanti.
Perché la riunione di un Organo Collegiale di qualsiasi livello sia valida è necessaria la presenza dei 2/3 dei suoi Membri in prima convocazione, del 50% in seconda convocazione”.
Per le elezioni alle cariche sociali valgono le norme specifiche di cui alla successiva PARTE II.
Articolo 12
Gli Organi collegiali costituiti ai vari livelli hanno effettiva capacità decisionale soltanto se le riunioni sono presiedute dai rispettivi Presidenti o, su delega di questi, dai Vice Presidenti.
Sono ammesse deleghe scritte da parte di assenti giustificati:
a. Consiglio Nazionale: il delegato deve essere:
- un componente del Direttivo presieduto dal delegante, qualora rappresenti un Presidente Regionale;
- un componente di un Organo associativo della zona di giurisdizione, che non sia Membro di diritto del Consiglio Nazionale stesso, qualora rappresenti un Consigliere Nazionale o un Presidente Interregionale;
b. Consigli Regionali, Provinciali e Sezionali: i Consiglieri assenti possono delegare componenti di Organi associativi della zona di giurisdizione che non siano Membri di diritto del Consiglio di appartenenza.
Sono ammesse deleghe anche per i Congressi/ Assemblee convocati per le elezioni ai vari livelli.
Per ciascun delegato è ammessa una sola delega.
Articolo 13
Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di legge e ne costituisce il vertice associativo.
Rappresenta l’A.N.B. nei rapporti con le autorità civili e militari e con le gerarchie religiose. Mantiene i contatti e collabora con gli Organi nazionali delle altre Associazioni d’Arma e Combattentistiche aventi statutariamente finalità patriottiche e non in contrasto con le leggi dello Stato.
Il Presidente Nazionale, in particolare, rappresenta l’A.N.B. in seno al Consiglio Permanente delle Associazioni d’Arma (ASSOARMA). La P.N. favoriscela costituzione e l’organizzazione di analoghi organismi a livello periferico, con compiti di coordinamento tra le varie Associazioni d’Arma o similari nell’ambito di Regioni, Province e Comuni, nel rispetto dell’autonomia operativa ed amministrativa di ciascuna Associazione.
Articolo 14
Il Vice Presidente Nazionale assolve le funzioni di cui all’art. 12 dello Statuto. In particolare sostituisce a tutti gli effetti il Presidente Nazionale in caso di prolungata assenza o di impedimento fino ad un massimo di 180 giorni consecutivi superati i quali, ai sensi dell’Art.16, si dà l’avvio alle procedure per la convocazione del Consiglio Nazionale Straordinario per la elezione del nuovo Presidente Nazionale.
Articolo 15
La necessità di una piena intesa tra le cariche di Presidente Nazionale e Vice Presidente Nazionale postula l’abbinamento delle stesse già in sede di presentazione delle candidature.
Articolo 16
Il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente Nazionale rispondono del loro operato esclusivamente al Congresso Nazionale riunito in seduta straordinaria.
Qualora nei confronti di uno o di ambedue sia promossa una “mozione di sfiducia”, questa, se approvata da almeno 2/3 del Congresso Straordinario (calcolati sul numero legale dei presenti), comporta la loro immediata decadenza dalla carica.
Il Vice Presidente Nazionale, in caso di sfiducia nei confronti del solo Presidente Nazionale, o il Consigliere Nazionale più anziano per iscrizione all’A.N.B nel caso che anche il Vice Presidente Nazionale sia incorso nella sfiducia, assume interinalmente la Presidenza per il periodo necessario a indire nuove elezioni, che dovranno avere luogo entro 90 giorni. Quando a decadere sia il Vice Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale provvede alla nomina di un “Facente Funzioni” nella persona di un Consigliere Nazionale, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del medesimo Consiglio. La vacanza che si crea nel C.N. viene ripianata a norma del successivo art. 31.
Articolo 17
I Presidenti Interregionali sono anello intermedio della catena gerarchica e sono i più diretti collaboratori per l’azione di guida, di coordinamento e di controllo del Presidente Nazionale. Non disponendo di propri Organi di Presidenza possono avvalersi, per l’assolvimento dei propri compiti, della P.R. più vicina alla propria residenza.
Possono nominare un Segretario Interregionale scelto tra gli iscritti che non ricoprano cariche sociali. Oltre alle funzioni indicate all’art.19 dello Statuto, hanno funzioni di collegamento con le Autorità locali e di rappresentanza, d’iniziativa o su incarico della P.N..
Coordinano date e località dei Raduni di livello regionale e sono responsabili dei Raduni interregionali della propria zona di giurisdizione (Allegato “C”).
Qualora nei confronti del Presidente Interregionale venga promossa una mozione di sfiducia da parte dei 2/3 dei Presidenti Regionali della sua circoscrizione, questa, se approvata dalla maggioranza assoluta (50%+1) del Congresso Interregionale, convocato in seduta straordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della mozione, comporta l’immediata decadenza dalla carica. In tal caso si procede come stabilito dall’art. 47 del presente Regolamento.
Articolo 18
Le Presidenze Regionali e Provinciali hanno giurisdizione sui rispettivi territori, corrispondenti alla ripartizione amministrativa dello Stato italiano. Costituzione, organizzazione e compiti sono definiti agli artt. 20 e 21 dello Statuto.
Articolo 19
Le Sezioni di norma corrispondono territorialmente ai Comuni italiani. Costituzione, organizzazione e compiti sono definiti all’art. 22 dello Statuto.
Articolo 19 bis
I Vice Presidenti sono i più stretti collaboratori dei Presidenti, di cui assumono le funzioni, in parte o in toto, su delega degli stessi. In caso di prolungata assenza, superato il massimo di 180 giorni, si dà l’avvio alle procedure di cui all’Art. 47 per la loro sostituzione.
I Consiglieri di ogni livello che risultano assenti a più del 50% delle riunioni effettuate dal Consiglio di appartenenza nell’arco di 365 (trecentosessantacinque) giorni, sono dichiarati decaduti dal rispettivo Consiglio e sostituiti secondo le norme di cui all’Art. 31 del presente Regolamento.
Articolo 20
Qualora 1/3 dei Consiglieri Regionali, Provinciali e Sezionali, presenti mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o Vice Presidente del proprio livello associativo, questa, se nel corso di una riunione del Consiglio di appartenenza, appositamente convocata entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della mozione, viene approvata dalla maggioranza assoluta (50% + 1) dei Consiglieri, comporta l’immediata decadenza dalla carica di Presidente/Vice Presidente. Se la composizione del Consiglio rimane invariata, lo stesso procederà alla nomina del nuovo Presidente/Vice Presidente. In caso contrario si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 31 e 47 del presente Regolamento.
Articolo 21
Tutti i Dirigenti dell’A.N.B., nell’ambito delle rispettive competenze a ciascun livello, devono mantenere costanti e cordiali contatti con le Autorità Civili locali e con le Autorità Militari, con maggiore assiduità nelle località sedi di Unità bersaglieri.
Articolo 22
Nell’ambito degli Organi Direttivi periferici possono essere costituite Fanfare, Gruppi Sportivi, Gruppi di Volontariato e di Protezione Civile, Complessi Corali, Circoli Culturali, Biblioteche e simili.
Dette formazioni possono redigere regolamenti funzionali, aderenti alle norme dello Statuto e del Regolamento dell’A.N.B. e sottoposti all’approvazione della Presidenza Nazionale.
In particolare le Norme per la costituzione, l’organizzazione, il funzionamento e l’impiego delle Fanfare, dei Gruppi Sportivi e dei Gruppi di Volontariato e Protezione Civile sono contenute rispettivamente negli Allegati “I” , “L” ed “M”.
PARTE II – ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI
Articolo 23
Tutte le elezioni avvengono per votazione segreta. Non sono ammesse votazioni per acclamazione o per alzata di mano.
Articolo 24
Possono candidarsi alle cariche associative tutti i Soci Ordinari e Benemeriti in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Per i Soci Bersaglieri in servizio tale diritto è subordinato ai vincoli ed alle limitazioni posti da leggi e regolamenti militari.
I candidati alla Presidenza e Vice Presidenza a tutti i livelli e alla carica di Consigliere Nazionale devono essere in possesso del requisito di cui al primo comma dell’Art. 3 dello Statuto. Soltanto le cariche di Segretario e Amministratore possono essere conferite anche a iscritti Simpatizzanti.
Articolo 25
Le cariche dirigenziali ai vari livelli sono elette come di seguito indicato:
SEDE/Organizzazione
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CARICHE DA ELEGGERE-CONSIGLIERI REGIONALI
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Elettori
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CONGRESSO NAZIONALE
(Statuto:art.7)
Presidente Nazionale
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– Presidente Nazionale
– V. Presidente Nazionale
– Collegio Nazionale dei Probiviri (3 membri + 2 supplenti)
– Collegio Naz.le Sindaci Revisori (3 membri + 2 supplenti)
-10 Consiglieri Nazionali
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I Presidenti Provinciali ed i Presidenti di Sezioni all’estero
Votazione separata dei Presidenti Provinciali del Nord, del Centro e del Sud per eleggere rispettivamente i Consiglieri Nazionali del Nord, del Centro e del Sud.
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b.
CONGRESSO INTERREGIONALE
(Statuto: art.19)
Presidente Interregionale
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Presidente Interregionale
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Presidenti Provinciali del territorio di giurisdizione della carica da eleggere.
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c.
CONGRESSO REGIONALE
(Statuto: art.20)
Presidente Regionale
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Consiglieri Regionali
(Nel numero indicato all’art.20 dello Statuto + 2)
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Presidenti delle Sezioni della Regione interessa-
ta.
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d.
CONGRESSO PROVINCIALE
(Statuto: art.21)
Presidente Provinciale
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Consiglieri Provinciali
(Nel numero indicato all’art.21 dello Statuto + 2)
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Presidenti delle Sezioni della Provincia interessa-
ta
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e.
ASSEMBLEA SEZIONALE
(Statuto: art.22)
Presidente di Sezione
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– Consiglieri di Sezione (Nel numero indicato all’art.22 dello Statuto + 2)
– Collegio dei sindaci (3 membri + 2 supplenti)
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Tutti gli iscritti della Sezione interessata.
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I Congressi per le elezioni dei Presidenti Interregionali, qualora possibile e conveniente, sono convocati insede diCongresso Nazionale.
Nelle elezioni di cui in a. e b. la votazione di ciascun elettore vale per tanti voti quanto è il numero totale degli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa annuale appartenenti alle Sezioni delle rispettive circoscrizioni.
Nelle elezioni di cui in c. e d. ogni elettore esprime un numero di voti corrispondente al numero degli iscritti alla propria Sezione in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Nelle elezioni di cui in a., b., c. e d., gli elettori non esprimono preferenze e opinioni personali ma sono i rappresentanti della volontà e delle scelte di tutti gli iscritti. Ne consegue che di tali elezioni devono essere informate ed aggiornate tutte le Sezioni, delle quali devono essere rappresentate le scelte maggioritarie espresse dagli iscritti e risultanti dai verbali di specifiche Assemblee sezionali
Per le elezioni di cui in a. e b., deve rimanere agli atti annotazione scritta delle consultazioni dei Presidenti Provinciali con i Presidenti di Sezione, che possono essere effettuate mediante riunioni o contatti diretti (di persona, telefonici o epistolari).
Articolo 26
I Presidenti e i Vice Presidenti degli Organi associativi di cui ai punti c., d. ed e. del precedente articolo vengono nominati nell’ambito dei rispettivi Consigli Direttivi da parte dei Consiglieri, eletti da ciascun Congresso/Assemblea, nello stesso giorno delle votazioni o, comunque, non oltre 10 giorni dal medesimo.
Articolo 27
Tutte le cariche elette dal Congresso Nazionale sono rinnovabili per un massimo di tre mandati consecutivi.
La stessa norma si applica ai Presidenti e ai Vice Presidenti degli Organi direttivi periferici a tutti i livelli. In quest’ultimo caso, eccezionali deroghe possono essere concesse, in mancanza di candidati alternativi da :
– le Presidenze Regionali su proposta delle Presidenze Provinciali, per le Cariche Sezionali, dandone comunicazione alla Presidenza Nazionale ;
-dalla Presidenza Nazionale su proposta delle Presidenze Regionali, per le Cariche Regionali e Provinciali.
Articolo 28
Di norma le elezioni devono essere indette con almeno 60 giorni di anticipo sulla data di effettuazione e tenute 30 giorni prima della scadenza dei mandati. I Soci eletti si affiancano ai cedenti per i successivi 30 giorni e, comunque, fino e non oltre la reale scadenza dei mandati dei Direttivi in carica, assumendo le cariche sin dal giorno successivo.
Durante il periodo di affiancamento restano in funzione a tutti gli effetti i titolari cedenti.
Qualora le elezioni non vengano effettuate nei tempi succitati, i direttivi in carica decadono alla scadenza naturale ma le elezioni vengono indette da un Commissario nominato dall’Organo competente.
Articolo 29
Le cariche di Presidente/Vice Presidente a qualsiasi livello non sono cumulabili con altre cariche di Presidente/Vice Presidente né, di norma, con altre cariche elettive. Eventuali eccezioni a quest’ultima regola devono essere richieste dagli interessati all’atto della candidatura e pervenire per via gerarchica e con i relativi pareri alla Presidenza Nazionale che dovrà esprimere il parere definitivo prima della diramazione dell’elenco definitivo. Per i Membri del Consiglio Nazionale la decisione compete alla Giunta Esecutiva Nazionale.
In nessun caso, comunque, potrà essere concessa l’autorizzazione a ricoprire cariche in Organi associativi contigui di vertice.
Articolo 30
L’eletto a più di una carica, ove non abbia preventivamente chiesto ed ottenuto una deroga, deve optare per quella di sua preferenza entro 10 giorni dallo svolgimento delle elezioni, mediante comunicazione scritta alla Presidenza Nazionale ed all’Organo associativo sovraordinato.
Articolo 31
Le cariche che a qualsiasi titolo si rendano vacanti – eccetto quelle di Presidente e Vice Presidente – vengono integrate con la nomina, in ordine di graduatoria, dei candidati risultati votati e non eletti nei relativi Congressi/Assemblee.
Qualora ciò non sia possibile, l’integrazione avviene per scelta e nomina diretta da parte dell’Organo associativo interessato (cooptazione).
Per la sostituzione di Presidenti e Vice Presidenti valgono le norme di cui al successivo art.47.
Articolo 32
Fermo restando quanto previsto dall’art 9 dello Statuto per la rimozione o la destituzione da cariche associative e la conseguente nomina dei Commissari Straordinari, in tutti gli altri casi in cui sia necessaria la nomina di Commissari Straordinari per organizzare e condurre nuove elezioni la competenza è devoluta a:
- Presidente Nazionale per l’elezione di Presidenti Interregionali e Consigli Regionali;
- Presidenti Regionali per l’elezione di Consigli Provinciali e Consigli Direttivi Sezionali.
Tutte le nomine a Commissario Straordinario devono essere comunicate, per conoscenza, alla Presidenza Nazionale.
Articolo 33
Ai Congressi per le elezioni possono partecipare come spettatori tutti i Soci e i Simpatizzanti provvisti di tessera associativa in regola con il pagamento della quota sociale annuale. Questi, peraltro, in nessun caso possono prendere la parola.
Articolo 34
Le candidature possono essere proposte da qualsiasi Socio, in regola con l’iscrizione, per se stesso e per altri.
Le candidature, pena l’invalidazione, devono essere accompagnate da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato e da una scheda notizie come da modello Allegato “D”.
Gli eletti alle cariche di Presidente ai vari livelli devono risiedere nelle zone di rispettiva giurisdizione associativa.
Uno dei due elementi della coppia candidata alle cariche di Presidente Nazionale e Vice Presidente Nazionale deve avere la residenza in Roma.
Articolo 35
Le operazioni da compiere dopo l’indizione delle elezioni sono elencate cronologicamente nel prospetto che segue, nel quale con la lettera “E” è indicato il giorno di prima convocazione del Congresso/Assemblea per lo svolgimento delle votazioni.
TEMPI
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OPERAZIONI
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da E-60 a E-40
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Proposte di candidature da parte di singoli Soci e di Organi associativi.
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entro E-30
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– Comunicazione dei voti validi attribuiti agli elettori da parte dell’Organo associativo preposto all’organizzazione delle elezioni, sulla base del numero degli iscritti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente per le elezioni che si svolgono entro il 30 giugno, e alla data del 31 maggio dell’anno in corso per le elezioni che si svolgono dal 1° luglio al 31 dicembre.
– Verifica dei requisiti dei candidati e definizione dei casi dubbi.
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entro E-20
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– Presentazione di eventuali contestazioni circa il numero dei voti validi attribuiti. Scaduto il termine fissato senza che pervenga alcun reclamo, debbono considerarsi validi i dati comunicati dall’Organo preposto all’organizzazione;
– Compilazione e diramazione dell’elenco ufficiale dei candidati (ai candidati, agli elettori e all’Organo gerarchicamente superiore a quello interessato alle votazioni).
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da E a E+1
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Svolgimento delle elezioni e proclamazione degli eletti
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entro E+10
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– Accettazione degli eletti e dimissioni dagli incarichi non cumulabili;
– Trasmissione alla Presidenza Nazionale del verbale delle elezioni e della nuova composizione dell’Organo interessato.
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da E a E+30
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Affiancamento tra cedenti e subentranti.
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I Congressi /Assemblee sono validi in prima convocazione quando i presenti con diritto di voto rappresentano almeno la metà degli iscritti più uno (ovvero il 50% + 1 dei voti attribuiti in totale); in seconda convocazione sono validi qualunque sia il numero degli iscritti rappresentati.
La seconda convocazione può avere luogo dopo che siano trascorse 24 ore dalla prima.
Articolo 36
La verifica dei requisiti dei candidati è di competenza dell’Organo associativo che organizza le elezioni. Eventuali casi dubbi e/o ricorsi avversi l’esclusione sono sottoposti all’esame degli Organi sovraordinati fino alla Presidenza Nazionale che, se necessario, ne devolve l’ultima e definitiva decisione al Collegio Nazionale dei Probiviri il cui parere è vincolante.
L’accertamento dei requisiti dei candidati alle cariche di Presidente Interregionale, Consiglieri delle Presidenze Regionali e Consiglieri di Sezioni all’estero viene effettuato direttamente dalla Presidenza Nazionale in virtù della diretta funzione di controllo prevista dall’art. 10, comma 4) dello Statuto.
Per le elezioni del Presidente e del Vice Presidente Nazionali, dei Consiglieri Nazionali e dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Sindaci/Revisori, il Presidente Nazionale uscente sottopone alla decisione sovrana del Congresso Nazionale la verifica di eventuali candidature dubbie che, peraltro, debbono essere evidenziate all’atto della diramazione dell’elenco dei candidati.
Articolo 37
Per le elezioni nazionali e per tutte quelle che si effettuano nel 1° semestre dell’anno, ai fini dell’attribuzione agli elettori dei voti validi, debbono essere computati gli iscritti in regola con il pagamento della quota annuale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. per le elezioni che si svolgono nel secondo semestre, la data di riferimento è il 30 giugno dell’anno di effettuazione.
Articolo 38
Nelle elezioni nazionali un avente diritto al voto può delegare, con delega scritta, in caso di assenza giustificata, un Membro del consiglio da lui presieduto. I Presidenti di Sezioni all’estero possono delegare un Socio di fiducia, anche residente in Italia, con delega scritta inviata direttamente alla Presidenza Nazionale.
Articolo 39
Il Presidente uscente dà inizio ai lavori del Congresso/Assemblea presentando una Relazione sulle attività del triennio e sulla situazione amministrativa. Al termine della sua esposizione:
- viene insediata una Commissione di Controllo composta da tre membri, nominata in precedenza dal Presidente uscente, che provvede a:- registrare i congressisti accertandone il diritto di voto;
– approntare un elenco dei votanticon delega, controllando la regolarità della stessa;
– consegnare al Presidente del Congresso/Assemblea in duplice copia l’elenco dei congressisti presenti e delle deleghe ricevute completi dei voti attribuiti a ciascun votante;
– consegnare al Presidente del seggio elettorale l’elenco dei votanti con il numero di schede – voto assegnate a ciascuno di essi. Nelle elezioni nazionali, per agevolare lo svolgimento delle suddette operazioni, l’insediamento della Commissione e la sua attività possono avere luogo anche prima dell’inizio delle attività congressuali ed in un locale attiguo alla sala di svolgimento del Congresso;
- su invito del Presidente uscente vengono nominati, per alzata di mano, il Presidente ed il Segretario del Congresso/Assemblea, scelti tra i congressisti non candidati;
- su proposta del Presidente del Congresso/Assembleae per alzata di mano vengono nominati, scelti tra i congressisti non candidati, tre scrutatori, di cui uno Presidente del seggio elettorale;
- su autorizzazione del Presidente del Congresso/Assembleai Congressisti possono prendere la parola. In sede di Congresso Nazionale, limitatamente agli argomenti di cui ai commi 1., 2., 3. e 4 dell’Art.7 dello Statuto, possono prendere la parola anche i membri del Consiglio Nazionale ed i Presidenti dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Sindaci/Revisori;
- al termine della discussione, a richiesta degli interessati e dietro autorizzazione del Presidente del Congresso/Assemblea, possono prendere la parola i candidati limitatamente a dichiarazioni relative alle elezioni. In questa fase non è ammesso il contraddittorio;
- terminati questi interventi si procede alle operazioni di voto.
Articolo 40
La votazione è segreta ed è effettuata per appello nominale fatto dal Presidente del Congresso/Assemblea, che presiede alla consegna delle schede elettorali (fac simile in Allegato “E” e Allegato “F”) da parte della Commissione di Controllo.
La votazione deve avvenire in sede di riunione plenaria e, pertanto, gli elettori possono abbandonare la sala soltanto dopo aver effettuato il proprio turno di votazione, salvo specifica autorizzazione del Presidente del Congresso/Assemblea.
Articolo 41
Alle votazioni per il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale ed i Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Sindaci/Revisori partecipano tutti gli elettori.
I Consiglieri Nazionali sono scelti fra tre distinte liste per il Nord, per il Centro e per il Sud in numero proporzionale alla percentuale di iscritti in ciascuna zona rispetto al totale generale calcolato dalla Presidenza Nazionale.
Gli elettori votano esclusivamente per i candidati della circoscrizione territoriale di competenza (Nord, Centro e Sud).
Articolo 42
In tutte le votazioni che prevedono l’elezione di più di due Consiglieri, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari al 50% + 1 dei consiglieri da eleggere. Nel caso in cui i membri da eleggere siano dispari si potrà esprimere un numero di preferenze pari alla maggioranza assoluta (es.: se i consiglieri sono 7, si potranno esprimere 4 preferenze). Lo stesso criterio si applica per l’elezione dei Membri dei Collegi dei Probiviri e dei Sindaci/Revisori.
Articolo 43
Al termine delle operazioni di voto gli scrutatori provvedono, se possibile in locale diverso da quello della riunione plenaria, all’apertura delle urne ed allo spoglio delle schede, cui tutti possono presenziare nel massimo silenzio. Acquisiti i risultati, redigono un verbale delle elezioni come da facsimile in Allegato “G” e lo consegnano al Presidente del Congresso/Assemblea che proclama gli eletti.
Articolo 44
In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di iscrizione all’A.N.B. e in caso di ulteriore parità è eletto il più giovane anagraficamente.
Articolo 45
Reclami per presunte irregolarità o errori nelle operazioni elettorali devono essere proposti, entro 48 ore dal termine dello scrutinio, al Presidente del Congresso/Assemblea, dal quale vengono esaminati con la più ampia facoltà di accertamento e accettati o respinti entro dieci giorni dalla loro presentazione.
Contro tale decisione è ammesso ulteriore ricorso all’Organo immediatamente sovraordinato e, successivamente, per via gerarchica, sino alla Presidenza Nazionale, che devolverà al Collegio Nazionale dei Probiviri tutti i necessari accertamenti per formulare il giudizio non ulteriormente sindacabile e appellabile. Tutti i ricorsi successivi alla decisione del Presidente del Congresso/Assemblea dovranno essere presentati entro 10 (dieci) giorni dalla notifica delle decisioni dei vari Organi gerarchicamente competenti. Le determinazioni di questi ultimi dovranno essere adottate nel termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione del ricorso. Tale termine è elevato a 60 (sessanta) giorni per la decisione della Presidenza Nazionale.
Qualora l’iter decisionale superi i 30 giorni, tutti i nuovi eletti assumono le rispettive cariche, salvo successive destituzioni individuali o complessivo invalidamento delle elezioni svolte. In tal caso gli eletti restano in carica per le attività di normale amministrazione ma le nuove elezioni sono organizzate e controllate da un Commissario Straordinario designato dalla Presidenza Nazionale.
In sede di Congresso Nazionale eventuali contestazioni vengono rappresentate al Presidente del Congresso e risolte seduta stante, così che le elezioni abbiano sempre un risultato definitivo.
Articolo 46
Nella Presidenza Nazionale, il Segretario Generale, l’Amministratore Generale e il Direttore del Periodico Nazionale di informazione sono nominati dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente Nazionale.
Il Segretario e/o Amministratore degli Organi Periferici è nominato dal relativo Consiglio su proposta del Presidente dello stesso.
Articolo 47
Le dimissioni dalle cariche associative vengono rassegnate al Consiglio Direttivo dell’Organo di appartenenza e comunicate, per conoscenza, all’Organo superiore.
Il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente Nazionale rassegnano le dimissioni al Consiglio Nazionale convocato in seduta straordinaria.
La sostituzione dei dimissionari avviene, fatta eccezione per Presidenti e Vice Presidenti, finché possibile in conformità all’art. 31 del presente Regolamento.
Il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente Nazionale sono rieletti dal Congresso Nazionale (ordinario o straordinario).
I Presidenti Interregionali sono sostituiti da un Commissario Straordinario, nominato dalla Presidenza Nazionale, che provvede all’organizzazione di nuove elezioni
I Presidenti ed i Vice Presidenti Regionali, Provinciali e di Sezione vengono rieletti all’interno dei rispettivi Consigli Direttivi, dopo aver ripristinato il numero dei Consiglieri secondo le modalità di cui al citato art. 31 del presente Regolamento.
PARTE III – MANIFESTAZIONI E RADUNI
Articolo 48
La partecipazione attiva a cerimonie ufficiali indette dalle Autorità militari e civili rientra nelle finalità che l’Associazione Nazionale Bersaglieri persegue per mantenere sempre vivo lo spirito patriottico e bersaglieresco dei propri Soci.
La presenza frequente ed esemplare dei Bersaglieri vicino ai Reparti in armi ed alle Autorità Costituite rafforza i vincoli di solidarietà e di cameratismo previsti dallo Statuto, sviluppa i rapporti di collaborazione con le altre Associazioni d’Arma e Combattentistiche e promuove altresì l’elevazione spirituale, culturale e fisico-sportiva dei Soci.
Articolo 49
La riunione o l’incontro di una, due o tre Sezioni assume la denominazione di “MANIFESTAZIONE” ed ha carattere locale.
Articolo 50
Le manifestazioni che interessano tutte o più di tre Sezioni della stessa provincia, più Provincie o più Regioni assumono la denominazione di “RADUNI”.
I raduni, in relazione al livello di pianificazione, organizzazione e condotta si classificano in:
- Provinciali;
- Regionali;
- Interregionali;
- Nazionali.
Articolo 51
La responsabilità del coordinamento della programmazione è di competenza delle Presidenze sovraordinate ai vari livelli. Ciascun Presidente deve controllare che Manifestazioni e Raduni non interferiscano tra loro per date e tipo di attività, previ accordi anche con Provincie e Regioni limitrofe, al fine di concentrare il maggior numero di radunisti sulla stessa manifestazione.
Ai Presidenti Interregionali è devoluto il coordinamento dei Raduni nell’ambito del territorio di propria giurisdizione. In tale ottica dovranno inviare annualmente alla Presidenza Nazionale entro il 30 novembre il programma dei Raduni e degli eventi di prevista effettuazione nell’anno successivo, indicando:
- date;
- località;
- motivazione;
- concorsi richiesti.
Articolo 52
Richieste di rappresentanze e/o supporti militari per sopravvenute esigenze non previste nella programmazione annuale, devono essere inviate per via gerarchica alla Presidenza Nazionale, con almeno 60 gg. di anticipo, sulla data di effettuazione, già controllate ed opportunamente filtrate dagli Organi intermedi.
Soltanto la Presidenza Nazionale è autorizzata ad inoltrarle al Ministero della Difesa ed agli Stati Maggiori, che restituiranno al mittente ogni richiesta non inoltrata tramite la Presidenza Nazionale.
La concessione di supporti militari è di esclusiva competenza delle Autorità militari, che decideranno in relazione a disponibilità, possibilità e preminenti esigenze relative ai propri compiti istituzionali.
Articolo 53
Il “RADUNO NAZIONALE” viene deciso dal Consiglio Nazionale che, su proposta del Presidente Nazionale, ne fissa località e data di svolgimento.
Per la scelta della sede vengono vagliate le proposte pervenute da Organi associativi che si candidano per l’evento.
Di massima deve essere osservato il criterio dell’alternanza (Nord – Centro – Sud); eccezioni a tale criterio sono possibili in caso di assenza di candidature di sedi della circoscrizione territoriale di turno, qualora le sedi proposte siano considerate dal Consiglio Nazionale non idonee o in caso di eventi e ricorrenze di carattere eccezionale.
Vengono prese in considerazione le proposte, avallate dalle competenti Amministrazioni locali, pervenute con almeno due anni di anticipo sulla data di effettuazione del Raduno.
La responsabilità di pianificazione, organizzazione e condotta del Raduno è della Presidenza Nazionale che può delegarne la gestione esecutiva ad un “Comitato Organizzatore”.
Entro 180 (centottanta) giorni dallo svolgimento del Raduno, il Comitato Organizzatore presenta il Bilancio Consuntivo per l’approvazione della Giunta Esecutiva Nazionale.
Articolo 54
I Soci, nelle circostanze di cui agli articoli precedenti, sono tenuti ad indossare il cappello piumato o il berretto a fez e la cravatta cremisi.
Sono autorizzate soltanto le decorazioni relative ad onorificenze e ricompense riconosciute dalla Repubblica Italiana.
L’uso dell’uniforme, per i singoli e per i gruppi, è regolato da apposite norme emanate dal Ministero della Difesa.
Articolo 55
Tutti gli iscritti possono fregiarsi del distintivo sociale di cui all’Allegato “A” allo Statuto.
Articolo 56
La condotta di tutte le manifestazioni deve essere improntata a stile militare ed è dovere di tutti i partecipanti di farne un esempio di sana disciplina ed ordine bersaglieresco, nonché di autentico entusiasmo patriottico.
Articolo 57
Le presenti norme, se necessario, possono essere integrate da circolari e disposizioni a carattere transitorio o permanente.
PARTE IV – AMMINISTRAZIONE
Articolo 58
L’anno finanziario coincide con l’anno solare. Hanno funzioni amministrative:
- Presidenza Nazionale;
- Presidenze Regionali;
- Presidenze Provinciali;
- Presidenze Sezionali:
Per ciascun anno finanziario vengono redatti:
- Bilancio consuntivo, entro il mese di marzo, per la gestione dell’anno precedente;
- Bilancio preventivo, entro il mese di dicembre, per la gestione dell’anno successivo.
Articolo 59
I bilanci annuali (preventivo e consuntivo):
- della Presidenza Nazionale, previo esame da parte del Collegio Nazionale dei Sindaci/Revisori, sono sottoposti all’approvazione del Consiglio Nazionale;
- delle Presidenze Regionali e Provinciali sono approvati dai rispettivi Consigli Direttivi;
- delle Sezioni, previo esame dei Collegi dei Sindaci/Revisori, sono approvati dall’Assemblea degli iscritti.
Le attività amministrative della stampa periferica, delle fanfare, dei gruppi sportivi e di volontariato e protezione civile sono integrative di quelle degli Organi associativi da cui dipendono.
Copia dei bilanci, approvati secondo le norme di cui sopra, deve essere conservata agli atti per almeno dieci anni.
Articolo 60
Ogni anno:
- entro il mese di marzo, ciascuna Presidenza Provinciale, sulla scorta delle notizie fornite dalle rispettive Sezioni, compila una relazione relativa all’anno precedente, dalla quale devono risultare:
– l’attività svolta nella provincia;
– i programmi per l’anno successivo;
– un sintetico rendiconto dal quale risulti, a titolo informativo, la situazione amministrativa di ciascuna Sezione, nonché quella della stessa Presidenza Provinciale. Detta relazione viene inviata alla Presidenza Regionale.
- entro il mese di aprile, ciascuna Presidenza Regionale inoltra alla Presidenza Nazionale una relazione intesa a commentare quelle presentate dalle dipendenti Presidenze Provinciali e ad avanzare eventuali proposte. A detta relazione viene allegato un sintetico rendiconto sulla situazione amministrativa della Presidenza Regionale stessa. Contemporaneamente inoltra al Presidente Interregionale, per la competente attività di coordinamento, il quadro delle attività programmate per l’anno successivo, già coordinate in ambito regionale, che prevedano la richiesta di concorsi militari;
- entro il mese di maggio i Presidenti Interregionali inviano alla Presidenza Nazionale il quadro delle attività di previsto svolgimento nell’anno successivo nel territorio di giurisdizione che prevedano la richiesta di concorsi militari. Inviano altresì il riepilogo dimostrativo delle spese, autorizzate dalla Presidenza Nazionale, sostenute per l’assolvimento di compiti istituzionali;
- entro il mese di maggio, sulla scorta delle relazioni pervenute dalle Presidenze Regionali, la Presidenza Nazionale compila la relazione annuale sull’attività svolta dall’intera Associazione, allegando il Bilancio Consuntivo nazionale.
Copia di detta relazione complessiva viene inviata alle Autorità di controllo. In Particolare al Ministero della Difesa deve essere inviata la dimostrazione delle spese relative all’impiego del contributo governativo ricevuto.
Articolo 61
L’Amministratore Generale è preposto alla gestione ordinaria dei fondi, sotto la direzione del Presidente Nazionale, ed alla tenuta dei documenti contabili. In particolare:
- firma, unitamente al Presidente Nazionale, gli ordinativi delle uscite e i titoli delle entrate;
- redige ed aggiorna il quaderno di carico dei materiali;
- redige i Bilanci preventivo e consuntivo della Presidenza Nazionale;
- assicura che detti bilanci pervengano ai Membri del Consiglio Nazionale con almeno dieci giorni di anticipo sulla data della riunione per la loro approvazione.
Articolo 62
Presso gli Organi Periferici le funzioni amministrative sono delegate ad un Amministratore con incarico esclusivo, o al Segretario, che assume la carica di Segretario/Amministratore, proposti e nominati dai Presidenti, previo parere favorevole dei rispettivi Consigli.
Articolo 63
Il Collegio Nazionale dei Sindaci/Revisori effettua periodici controlli sulla contabilità della Presidenza Nazionale.
Su mandato del Presidente Nazionale, il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci/Revisori effettua (o può delegarne l’effettuazione a Membri del Collegio) controlli straordinari su tutte le gestioni amministrative periferiche.
Articolo 64
La situazione organica dell’Associazione deve risultare presso la Presidenza Nazionale e le Presidenze Regionali, Provinciali e Sezionali da uno schedario numerico e nominativo completo di indirizzo degli iscritti. Gli elementi di detto schedario possono essere trascritti su idoneo supporto tecnologico.
Ad ogni livello, inoltre, debbono essere tenuti aggiornati:
- registro dei verbali e delle deliberazioni;
- registro di cassa;
- registro degli inventari.
Presso le Sezioni, in particolare, deve essere compilata e custodita una domanda di iscrizione redatta su una scheda notizie come da facsimile in Allegato”H”.
Articolo 65
Gli atti di straordinaria amministrazione sono di competenza:
- della Giunta Esecutiva Nazionale, per l’esame e l’impostazione degli atti ad essa relativi;
- del Consiglio Nazionale, per l’approvazione ed il conferimento di delega al Presidente Nazionale per il perfezionamento degli atti conseguenti.
Rientrano tra gli atti straordinari quelli previsti all’art.8, comma 9. dello Statuto ed. 2007.
Articolo 66
Gli ordinativi di spesa di qualsiasi natura, predisposti e vistati dagli Amministratori ai vari livelli, devono essere firmati dai rispettivi Presidenti.
Articolo 67
Nel caso di scioglimento di un Organo associativo, il patrimonio sociale (compresi mobili e suppellettili) sarà inventariato a cura dell’Organo sovraordinato e, su decisione del Presidente Nazionale, potrà essere trasferito in consegna temporanea all’Organo associativo più vicino o al medesimo Organo sovraordinato.
La decisione definitiva circa l’utilizzazione di detto patrimonio compete al Consiglio Nazionale.
Articolo 68
In caso di scioglimento o soppressione di un Organo associativo, il relativo Medagliere (Labaro) deve essere consegnato al Presidente dell’Organo sovraordinato.
Articolo 69
Il Consiglio Nazionale fissa annualmente nel Bilancio Preventivo una quota destinata ai rimborsi delle spese di rappresentanza della Presidenza Nazionale.
Articolo 70
Per le proprie esigenze di spesa:
- i Presidenti Interregionali ricevono dalla Presidenza Nazionale una quota fissata annualmente dal Consiglio Nazionale:
- le Presidenze Regionali ricevono dalla Presidenza Nazionale una quota percentuale (fissata dal Consiglio Nazionale) dei proventi delle iscrizioni annuali;
- le Presidenze Provinciali introitano dalle dipendenti Sezioni un’aliquota (fissata dal Consiglio Provinciale) delle somme ricavate dal rinnovo annuale del tesseramento;
- i Consigli Direttivi Sezionali fissano annualmente la quota a carico degli iscritti comprensiva di quella spettante alla Presidenza Nazionale ed alle Presidenze Provinciali.
Articolo 71
Le Presidenze Regionali possono disporre controlli amministrativi in genere e sulla gestione dei fondi in particolare, nei confronti delle Presidenze Provinciali. Queste ultime, peraltro, possono disporre analoghi controlli nei confronti delle Sezioni dipendenti.
Articolo 72
Le tessere sociali, di modello approvato dal Consiglio Nazionale e firmate dal Presidente Nazionale, sono rilasciate dalla Presidenza Nazionale.
Le tessere per i Soci Ordinari, completate in ogni loro parte, vengono controfirmate dai Presidenti di Sezione che ne curano la consegna.
Le tessere per i Soci Onorari vengono consegnate direttamente dalla Presidenza Nazionale.
La Presidenza Nazionale tiene aggiornato un registro nel quale sono elencati i Soci Onorari.
Per i Simpatizzanti vengono utilizzate tessere e contrassegni di rinnovo differenziati.
Articolo 73
I responsabili di irregolarità amministrative o di gestione dei fondi sono passibili, ove non intervengano responsabilità penali, dei provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto, comminati nelle forme previste dal Presente Regolamento, salva in ogni caso la refusione del danno.
Articolo 74
Per le obbligazioni di natura associativa assunte nei confronti di terzi vige il principio della responsabilità personale. Nel caso di Organi collegiali, la responsabilità è indivisibile e solidale a carico di ogni singolo Membro che ne abbia assunto l’obbligo.
PARTE V – ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
Articolo 75
ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (O.M.R.I.): ogni anno la Presidenza Nazionale può inoltrare al Ministero della Difesa, nel numero e con le procedure stabilite dalle specifiche norme, proposte di concessione di onorificenze dell’O.M.R.I., sulla base delle proposte pervenute dalle Presidenze Regionali.
La Presidenza Nazionale può inoltrare proposte in proprio.
Articolo 76
ATTESTATI DI BENEMERENZA (di 1° e 2° grado). Possono essere attribuiti, su proposta degli Organi associativi competenti, agli iscritti che si siano particolarmente distinti in attività associative o che abbiano dato lustro all’A.N.B..
a) Gli attestati di 1° grado possono essere concessi dalla G.E.N. e rilasciati dalla Presidenza Nazionale ;
b) Gli attestati di 2° grado possono essere concessi e rilasciati dalle Presidenze Regionali.
Gli attestati premiano il merito ma non attribuiscono alcuna particolare qualifica.
Articolo 77
ENCOMI SCRITTI: sono conferiti agli iscritti che abbiano particolarmente meritato in ben determinate circostanze per attaccamento al Corpo e all’Associazione.
Possono essere concessi dagli Organi Associativi di ogni livello su proposta di uno o più membri degli stessi.
Articolo 78
CARICHE ONORARIE: sono conferibili a vita soltanto a coloro che in precedenza abbiano già ricoperto le cariche di Presidente e Vice Presidente a tutti i livelli.
Ai detentori di cariche onorarie compete la facoltà di partecipare ai Congressi /Assemblee cui prendono parte i Soci con pari carica effettiva, con diritto di parola ma non di voto.
Le cariche onorarie e le relative modalità di nomina sono di seguito indicate:
- Presidente e Vice Presidente Onorari di Sezione e Provinciale: la nomina è sanzionata dal Consiglio Regionale su proposta rispettivamente dei Consigli Direttivi di Sezione e dei Consigli Provinciali ;
- Presidente e Vice Presidente Regionale Onorari: la nomina è sanzionata dal Consiglio Nazionale su proposta dei Consigli Regionali;
- Presidente Interregionale, Presidente e Vice Presidente Nazionale Onorari:la nomina è sanzionata dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.
Il titolare di carica effettiva, con l’accettazione di una carica onoraria, decade contestualmente da quella effettiva. Non sono ammesse deroghe a tale disposizione.
PARTE VI – SANZIONI DISCIPLINARI
Articolo 79
Le sanzioni disciplinari previste all’art. 28 dello Statuto possono essere proposte agli Organi associativi competenti per territorio da parte di tutti i Dirigenti dell’A.N.B..
Le sanzioni vengono irrogate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità della mancanza. Ad esse si applicano procedure di contestazione dell’addebito che consentano l’esercizio del diritto di difesa e di replica.
L’irrogazione delle sanzioni deve avvenire con immediatezza, compatibilmente con il tempo necessario per l’accertamento dei fatti e con l’osservanza del procedimento garantistico.
In ogni caso nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza che siano stati preventivamente ascoltati l’iscritto oggetto della sanzione, l’iscritto eventualmente offeso ed i testimoni a carico e a discarico, ai quali dovranno essere comunicati tempestivamente luogo ed ora della riunione del Collegio Giudicante.
Per le persone interessate al procedimento sia come promotrici dell’iniziativa disciplinare sia come parti lese, sia infine come testimoni esiste incompatibilità con la carica di Membro del Collegio Giudicante. L’incompatibilita attiene anche a chi, avendo partecipato, in qualsiasi veste, all’adozione di una sanzione disciplinare, si travi poi a ricoprire una carica nell’organo sovraordinato preposto all’esame dei ricorsi o a deliberare circa la riammissione dell’iscrittosanzionato con l’espulsione.
Per i Membri degli Organi Centrali la potestà sanzionatoria compete alla Giunta Esecutiva Nazionale, fatto salvo quanto previsto all’art. 16 del presente Regolamento per quanto attiene al Presidente e al Vice Presidente Nazionali.
Articolo 80
RICHIAMO: è deciso ed inflitto in forma orale o scritta dal Consiglio Direttivo di Sezione per mancanze di lieve entità soprattutto di carattere formale.
La sanzione viene comunicata all’iscritto con lettera del Presidente di Sezione con motivazione chiara ed esplicita (citazione di fatti e circostanze).
Articolo 81
CENSURA: è decisa e inflitta in forma scritta dal Consiglio Provinciale per mancanze relative alla disciplina associativa che creino disservizi e nocumento al corretto svolgersi della vita associativa, nonché per recidive nelle mancanze di cui al precedente art. 80.
La sanzione viene comunicata all’iscritto e, per conoscenza, all’unità associativa cui appartiene con lettera del Presidente Provinciale, con motivazione chiara ed esplicita.
Articolo 82
SOSPENSIONE: consiste nella proibizione all’iscritto di partecipare per un periodo da uno a sei mesi alle attività associative, sospendendolo anche da qualsiasi carica di cui sia investito.
Sanziona mancanze recidive e comportamenti pregiudizievoli per la serietà e la dignità dell’Associazione e dell’iscritto.
D’iniziativa del Presidente Provinciale o su proposta del Presidente di Sezione viene sanzionata:
- dalla Presidenza Regionale fino ad un massimo di tre mesi;
- dalla Giunta Esecutiva Nazionale per un periodo da quattro a sei mesi.
La sanzione viene comunicata per iscritto all’interessato e, per
conoscenza, alla Presidenza Nazionale, all’unità associativa cui appartiene l’iscritto ed al proponente, con lettera a firma del Presidente Regionale o del Presidente Nazionale, con motivazione chiara ed esplicita.
Articolo 83
ESPULSIONE: comporta la cancellazione dal ruolo degli iscritti e la proibizione a frequentare qualsiasi unità associativa ed a partecipare a qualsiasi attività dell’A.N.B..
L’iscritto punito con l’espulsione è destituito da qualunque carica egli rivesta.
La sanzione colpisce gli iscritti che con il loro comportamento abbiano gravemente danneggiato la dignità e l’unitarietà dell’Associazione.
Su proposta documentata delle Presidenze Regionali o della Presidenza Nazionale, viene deliberata dalla Giunta Esecutiva Nazionale.
Ne viene data comunicazione all’interessato e, per conoscenza, a tutte le Presidenze Regionali, con lettera a firma del Presidente Nazionale, con motivazione chiara ed esplicita.
La comunicazione, qualora deciso dalla Giunta Esecutiva Nazionale, può essere estesa al Ministero della Difesa.
A domanda dell’interessato, l’esame della sua riammissione non può essere effettuato prima di tre anni dalla data di decorrenza della sanzione. La competenza a decidere in merito è del Consiglio Nazionale.
Articolo 84
L’iscritto sul conto del quale siano in corso decisioni relative a provvedimenti di sospensione e di espulsione cessa, a titolo precauzionale, da qualsiasi incarico/carica ricoperto ed è sospeso dal diritto di voto.
Articolo 85
I termini della sanzione di sospensione e di espulsione decorrono dal momento della comunicazione all’interessato dell’avvio del relativo iter procedurale.
Articolo 86
L’iscritto colpito da sanzione disciplinare può avanzare ricorso, in via gerarchica, per l’annullamento o per la modificazione della motivazione o del tipo di sanzione non oltre il ventesimo giorno dalla data di ricezione della comunicazione (fa fede la data del timbro postale a destinazione).
Gli organi preposti all’esame e alla definizione dei ricorsi sono tenuti a:
- raccogliere tutti i dati, anche testimoniali, utili a ben delineare le circostanze che determinarono la sanzione;
- ascoltare direttamente l’iscritto oggetto della sanzione ed il proponente;
- portare a termine l’esame del ricorso, verbalizzandone la decisione entro i limiti di tempo di seguito indicati, calcolati a partire dalla data di ricezione del ricorso (data del timbro postale di arrivo a destinazione).
Organi e tempi per la trattazione dei ricorsi sono indicati nel prospetto seguente:
|
RECLAMO IN 1^ ISTANZA
|
RECLAMO IN 2^ ISTANZA
|
SANZIONI
|
Organo preposto all’esame
|
Da definire entro gg.
|
Organo preposto all’esame
|
Da definire entro gg.
|
RICHIAMO
CENSURA
|
PRESIDENZA PROVINCIALE:
– Pres.te Prov.le;
– 3 Cons.ri Prov.li
PRESIDENZA REGIONALE
– Pres.te Reg.le
– 3 Cons.ri Reg.li
|
30
30
|
PRESIDENZA REGIONALE:
– Pres.te Reg.le;
– 3 Cons.ri Reg.li;
PRESIDENZA NAZIONALE
– Pres.te Naz.le
– V.Pres.te Naz.
– 2 Cons.ri Naz.
|
30
45
|
SOSPENSIONE
|
a) da 1 a 3 mesi
PRESIDENZA NAZIONALE:
– Pres.te Naz.le;
– V.Pres.te Naz.le;
– 2 Cons.ri Naz.li
b) da 4 a 6 mesi
CONSIGLIO NAZIONALE
(In seduta Plenaria)
|
45
|
a) da 1 a 3 mesi
CONSIGLIO NAZIONALE
(In seduta plenaria)
b) da 4 a 6 mesi
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
(In seduta plenaria)
|
180
|
ESPULSIONE
|
CONSIGLIO NAZIONALE
(In seduta plenaria)
|
180
|
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
(In seduta plenaria)
|
30
|
Se il giudizio di 1^ istanza è favorevole all’iscritto, la sanzione viene immediatamente revocata, annullando qualsiasi provvedimento accessorio, a meno di particolare diversa deliberazione dell’organo giudicante.
Il giudizio di 2^ istanza è inappellabile. Tuttavia il Presidente Nazionale, in aderenza ai compiti di controllo devolutigli dall’articolo 10, comma 4) dello Statuto, ha la possibilità di sottoporre al parere del Collegio Nazionale dei Probiviri qualsiasi questione disciplinare e qualora il parere del Collegio non sia conforme a quello degli Organi di 1^ e 2^ istanza, questi ultimi sono tenuti a riesaminare il caso alla luce degli elementi indicati dal Collegio entro un massimo di ulteriori 150 giorni.
ALLEGATO (D) – Scheda Notizie >>> (
SCARICA)
ALLEGATO (E) – Scheda Elettorale >>> (
SCARICA)
ALLEGATO (F) – Scheda Elettorale >>> (
SCARICA)
ALLEGATO (G) – Scheda Verbale >>> (
SCARICA)
ALLEGATO (H) – Scheda di Adesione >>> (
SCARICA)
==============================================================
Norme per la Costituzione, L’Organizzazione,
il Funzionamento e L’Impiego delle Fanfare
- Caratteristiche.
La fanfara è il complesso musicale caratteristico del Corpo dei Bersaglieri costituito esclusivamente da musicanti suonatori di ottoni e rappresenta uno strumento importantissimo per la promozione e il conseguimento delle finalità associative. Essa opera nel rispetto dello Statuto dell’A.N.B. e del Regolamento di esecuzione dello stesso.
-
Costituzione, organico e dipendenza.
Presso ogni Sezione può essere costituita una fanfara alle dirette dipendenze del Presidente di sezione e sotto il controllo, per l’impiego e l’amministrazione, di uno dei Consiglieri del Consiglio Direttivo della Sezione. Nelle Province o Regioni dove non sia possibile costituire fanfare di Sezione, possono essere costituite fanfare provinciali o regionali, alle dirette dipendenze dei rispettivi Presidenti e sotto il controllo, per l’impiego e l’amministrazione, di un fiduciario degli stessi Presidenti. I provvedimenti di costituzione e di scioglimento delle fanfare sono adottati dalla Presidenza Nazionale su proposta delle Presidenze Regionali competenti (art. 23 dello Statuto). La fanfara può essere composta da un minimo di diciotto(18) elementi ad un massimo di quarantacinque(45).
-
Reclutamento e tesseramento
I componenti della fanfara devono essere iscritti alla Sezione/Provincia/Regione di appartenenza della fanfara stessa ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le fanfare devono, di norma, essere organicamente pienamente e sicuramente autosufficienti. E’ comunque consentita, qualora necessario, la possibilità di reciproco supporto tra le fanfare previ accordi tra i rispettivi Presidenti. L’impiego di minori nelle fanfare è consentito purchè gli stessi abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano muniti di dichiarazione mallevadoria a firma dei genitori o di chi ne fa le veci. Gli stessi devono essere in possesso di certificato medico attestante sana e robusta costituzione fisica e idoneità a svolgere attività assimilabile a quella sportiva. L’impiego di soci bersaglieri in servizio è subordinato ai vincoli e alle limitazioni posti da leggi e regolamenti militari in vigore.
-
Sede
La fanfara ha sede nei locali dell’Organo associativo. Nel caso che tali locali non siano idonei, la sede è costituita dai locali ove la fanfara effettua periodicamente prove e scuola di musica, che in tal caso rappresentano un’estensione dei locali dell’Organo associativo.
-
Uniforme
L’uniforme, di foggia civile o militare, corredata di uno scudetto associativo – approvvigionato dalla Presidenza Nazionale (Annesso 1) e distribuito a titolo gratuito (o da uno scudetto sezionale/provinciale/regionale di foggia e forma uguale a quello nazionale) applicato sul taschino sinistro della giubba o sul braccio sinistro – deve essere identica per tutti componenti della fanfara. Qualora siano indossati capi di vestiario militari, questi dovranno essere privi di stellette. Possono essere usate uniformi storiche. Sull’uniforme possono essere portati :
– i gradi conseguiti durante il servizio militare o quelli successivamente acquisiti nel congedo ;
– le decorazioni relative ad onorificenze e ricompense riconosciute dalla Repubblica Italiana ;
– i distintivi di specializzazione.
L’uniforme è completata con il cappello piumato o con il fez.
L’adozione di uniformi da parte delle fanfare deve essere autorizzata dal Presidente Regionale che, ove necessario, può avvalersi del parere della Presidenza Nazionale.
Il Capo Fanfara è responsabile della cura dell’uniforme e dell’aspetto formale della fanfara stessa. I componenti del complesso si impegnano a non fare un uso diverso dell’uniforme da quello consentito e restituirla unitamente a tutti gli altri materiali di proprietà della Sezione/Provincia/Regione (strumenti, spartiti ecc.) nel momento in cui lasciano la fanfara.
-
Supporto
a. Tecnico musicale : al fine di consentire il raggiungimento di maggiori livelli tecnici e favorire la standardizzazione musicale, le fanfare potranno avvalersi, se ritenuto necessario e a solo scopo didattico, del supporto di consulenti musicali esterni.
b. Logistico : ferma restando l’attività di coordinamento di cui ai successivi paragrafi, tutti gli Organi associativi devono operare in modo da favorire lo sviluppo e il miglioramento delle fanfare sia sotto il profilo musicale sia per quanto attiene all’aspetto formale.
7. Organi
L’Organo di coordinamento della fanfara è il “Comitato coordinamento” composto da : Presidente di Sezione/Provincia/Regione, Consigliere Delegato/Fiduciario (ai sensi dell’art. 23 dello Statuto), Capo Fanfara e da due Consiglieri e un Segretario “furiere” ufficialmente designati dai componenti della Fanfara.
Il Comitato di Coordinamento :
– si riunisce per iniziativa del Presidente di Sezione/Provincia/Regione quando ne ravvisi l’esigenza o su richiesta del Consigliere Delegato/Fiduciario o del Capo Fanfara ;
– delibera su argomenti relativi alla funzionalità della fanfara in tutti i suoi aspetti tecnici – operativi ;
– dirige le attività della fanfara nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e in aderenza, in particolare, a quanto indicato nel successivo paragrafo 8 ;
– vigila sul buon andamento disciplinare della fanfara segnalando al Consiglio Direttivo eventuali comportamenti in contrasto con le norme o lesivi della dignità, della serietà e della compattezza del complesso o dell’A.N.B. ;
– delibera in merito a proposte di modifica del presente Regolamento da inviare agli Organi decisionali competenti;
– delibera in merito a proposte di scioglimento della fanfara da sottoporre all’approvazione degli Organi competenti.
8. Attività
La fanfara presta servizio nelle manifestazioni e nelle cerimonie cui partecipa la Sezione (o Provincia o Regione), secondo un calendario di massima stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo della Sezione (o Provincia o Regione), privilegiando i raduni associativi di ogni livello. La fanfara, su specifica richiesta, può effettuare servizi al di fuori di tali attività purchè non interferenti con quelle di cui al succitato calendario o con altre impreviste e inderogabili esigenze di carattere associativo. Sono possibili interventi all’estero e a programmi televisivi. Il relativo programma delle esibizioni deve essere inviato all’Organo gerarchico immediatamente superiore. Tenuto conto che l’A.N.B. È apartitica e non sostiene alcun attivismo politico (Art. 2 dello Statuto e Art. 2 del Regolamento) è fatto divieto assoluto di partecipare a manifestazioni con connotazioni partitiche o sindacali. E’ consentita la partecipazione a manifestazioni di rilievo locale, preferibilmente a carattere patriottico, o ove sia comunque previsto un momento di richiamo patriottico (per. es. la deposizione di una corona al monumento dei Caduti) e purchè siano salvaguardati il prestigio e le caratteristiche del Corpo. La partecipazione a manifestazioni o eventi di carattere privato non è esclusa per principio ma deve essere vagliata e ponderata secondo i casi. A tal riguardo per esempio, festeggiare un bersagliere decorato, portare la gioia dello squillo della fanfara ad un infermo o a degli anziani, partecipare alle nozze di un iscritto all’A.N.B. è da considerare non solo attività consentita (Art. 1 dello Statuto) ma anche meritoria. In occasione di altri eventi di carattere privato con caratteristiche non riconducibili ai citati esempi, la partecipazione delle fanfare dei bersaglieri non è ammessa. In ogni caso, l’espletamento del servizio deve avere il preventivo nulla osta del Presidente della Sezione (o Provincia o Regione) e dell’organo gerarchicamente superiore.
Il comportamento della fanfara deve essere conforme, in ogni circostanza, all’immagine e al prestigio dell’A.N.B. . Aspetto formale, atteggiamento e movimenti, pertanto, dovranno essere esemplari e improntati a stile militare. La partecipazione a programmi radiotelevisivi nazionali deve essere autorizzata dalla Presidenza Nazionale, informata per via gerarchica con un preavviso di almeno quindici giorni.
La partecipazione a programmi televisivi regionali deve essere autorizzata dal Presidente Regionale che informerà la Presidenza Nazionale.
La partecipazione a programmi televisivi locali deve essere autorizzata dal Presidente Provinciale che informerà gli organi sovraordinati.
Le richieste di partecipazione ad eventi all’estero dovranno pervenire alla Presidenza Nazionale, corredate dei pareri gerarchici che indichino l’idoneità del complesso a ben figurare, almeno un mese prima della data dell’evento. La Presidenza Nazionale rilascerà per tempo la prescritta autorizzazione informando della trasferta il Ministero Difesa.
9. Documentazione
Per una corretta e trasparente gestione della fanfara, la cui responsabilità è in capo al Presidente della Sezione, è necessaria la tenuta, a cura del segretario “furiere”, della seguente documentazione :
– registro dei verbali delle riunioni del Comitato di Coordinamento ;
– registro delle uscite relative alle attività della fanfara e dei suoi componenti.
La responsabilità della gestione amministrativa contabile della fanfara rientra nelle competenze del Segretario/Amministratore dell’Organo associativo (Sezione/Provincia/Regione).
10. Patrimonio
Nel registro di carico del materiale della Sezione dovrà essere inventariato tutto il patrimonio della fanfara. In caso di scioglimento della stessa, il Consiglio Direttivo dell’Organo associativo deciderà della destinazione del materiale.
11. Diritti di pubblica esecuzione (SIAE)
Tutte le fanfare dell’A.N.B. sono soggette all’osservanza delle norme emanate dalla SIAE per quanto riguarda i diritti di pubblica esecuzione. Tutte le preventive autorizzazioni da parte della SIAE e relativi oneri sono a totale carico degli organizzatori della manifestazione. Per le fanfare è possibile munirsi del permesso di esecuzione (abbonamento annuo) che viene rilasciato dalla sede dell’Agenzia SIAE di competenza e previo pagamento di un certo importo (ridotto al 50% per le fanfare di Associazioni d’Arma). Il permesso consente l’effettuazione di quindici esecuzioni musicali (concerti) su tutto il territorio nazionale ed è valido sia nel caso che la fanfara partecipi a manifestazioni organizzate dalla stessa o da altri Organi associativi, sia per eventi organizzati da enti non aventi fini di lucro e a titolo completamente gratuito. Unitamente al permesso di esecuzione vengono rilasciati anche i Mod.107/OR (programma musicale). Il direttore delle esecuzioni musicali deve
– compilare, prima o immediatamente dopo l’esecuzione, il programma di tutti i brani effettivamente eseguiti in ordine cronologico, indicandone il titolo esatto , il nome completo o lo pseudonimo di almeno uno dei compositori e la durata di esecuzione in minuti primi ;
– tenere il Programma musicale a disposizione nel corso dell’evento, per eventuali controlli da parte di incaricati della SIAE.
Entro il giorno successivo al concerto, il programma musicale deve essere riconsegnato, dal titolare del Permesso, all’Ufficio della SIAE che rilascerà apposita ricevuta.
12.Varie
Per le attività delle fanfare è necessario :
– prevedere apposite polizze assicurative che tutelino i componenti della fanfara in caso di infortunio;
– creare un fondo di dotazione che possa ammortizzare o contribuire alle varie spese della fanfara ivi comprese quelle relative alla partecipazione ai Raduni Nazionali. La partecipazione ai Raduni Nazionali è obbligatoria a meno di eventi straordinari da rappresentare tempestivamente agli Organi associativi sovraordinati. L’assenza ripetuta e/o ingiustificata della fanfara ai raduni Nazionali può comportarne lo scioglimento.